(massima n. 1)
La contestazione della morosità da parte del conduttore cui sia stato intimato sfratto, ai sensi dell’art. 665 c.p.c., non preclude il ricorso alla sanatoria di cui all’art. 55 della L. 27 luglio 1978, n. 392, nel senso che con la richiesta di sanatoria l’ordinanza di convalida non può più ritenersi condizionata dalla mancata proposizione dell’opposizione, secondo quanto dispone l’art. 665 citato, bensì dal mancato pagamento del dovuto nel termine - che ha carattere perentorio - all’uopo fissato giusta il disposto dell’art. 55 citato.