(massima n. 1)
L'esclusione della circostanza aggravante dei futili motivi non comporta automaticamente il riconoscimento dell'attenuante della provocazione, giacché il riconoscimento della serietà del movente sotteso alla condotta dell'agente in rapporto al comportamento oppositivo della vittima non equivale di per sé a qualificare quest'ultimo come ingiusto dal punto di vista giuridico o sociale, né a far ritenere proporzionata la reazione aggressiva dell'agente per vincerlo. (Fattispecie in tema di omicidio perpetrato dal gestore di un locale ai danni di un giovane, solito sostarvi dinanzi svolgendo attività di disturbo).