(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 10, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 la facoltą di opporsi alla decisione in via amministrativa del ricorso al Capo dello Stato, con trasposizione dello stesso in sede giurisdizionale, spetta unicamente ai controinteressati che, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale.