(massima n. 1)
Il decreto del Presidente della Repubblica (ovvero del Presidente della Regione Siciliana), di decisione di un ricorso straordinario, in base al diritto positivo (art. 10 ultimo comma D.P.R. n. 119 del 1971) è impugnabile in sede giurisdizionale solo per vizi di forma o di procedimento successivi al parere reso dal Consiglio di Stato, atteso il principio di alternatività tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale, e per la connessa esigenza di evitare che, attraverso l'impugnativa in sede giurisdizionale, si possa sindacare il giudizio espresso dall'organo giurisdizionale in sede consultiva, con conseguente sovrapposizione della decisione giurisdizionale alla decisione del ricorso straordinario, eventuale "motivo di giurisdizione" in relazione al decreto del Presidente della Repubblica o dei Presidente della Regione Siciliana di decisione di un ricorso straordinario non può essere dedotto con ricorso al Tar, ma va fatto valere con ricorso per Cassazione.