(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 3, comma 4, l. 21 luglio 2000, n. 205, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può, su istanza del ricorrente, essere sospesa, con provvedimento del Ministro competente e previo parere del Cons. St., ove ricorra il presupposto del danno grave e irreparabile, e vi siano ragioni per ritenere, ad un sommario esame, non manifestamente infondate le censure sollevate nel ricorso stesso.