(massima n. 1)
L'art. 9 comma 2 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, in materia di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, deve essere interpretato, anche alla luce della sentenza Corte cost. 29 luglio 1982, n. 148 nel senso che resta fermo l'onere della notificazione all'Autoritą emanante l'atto impugnato allorché si tratti di ente pubblico diverso dallo Stato, avente un proprio qualificato interesse a contraddire nei confronti di una domanda vertente dell'annullamento del proprio provvedimento.