(massima n. 1)
L'onere della notificazione del ricorso straordinario ad almeno uno dei controinteressati, posto dall'art. 9, secondo comma, del D.P.R. n. 1199 del 1971, ai fini dell'ammissibilitą del gravame, opera esclusivamente nel caso in cui sussistano soggetti aventi un interesse contrario alla richiesta di annullamento proposta dal ricorrente e sempreché tali soggetti siano identificabili dal contesto dell'atto impugnato.