(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.P.R. n. 1199 del 1971 il ricorrente, dopo aver provveduto ad eseguire le notifiche mediante la spedizione ai controinteressati, è tenuto a presentare, nel termine di 120 giorni il ricorso straordinario accompagnato con la prova dell’eseguita notificazione (cioè con la prova di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario o all'agente postale) all'organo che ha emanato l'atto o al Ministro competente, ovvero, a fornire la prova che tale notifica è andata a buon fine, anche dopo la scadenza del termine per il deposito del ricorso, purché prima che la controversia passi in decisione.