(massima n. 1)
In tema di associazione internazionale con finalità di terrorismo, di cui all'art.270-bis cod.pen., la partecipazione all'Isis o, comunque, ad analoghe associazioni internazionali di matrice islamica che propongono una formula di adesione "aperta", può essere desunta, in fase cautelare, dai propositi di partire per combattere gli "infedeli", dalla dichiarata vocazione al martirio e dall'opera di indottrinamento, a condizione che l'azione del singolo si innesti nella struttura organizzata, ovverossia che esista un contatto operativo, anche flessibile, ma concreto tra il singolo e l'organizzazione che, in tal modo, abbia consapevolezza, anche indiretta, dell'adesione da parte del soggetto agente. (Fattispecie in cui la Corte ha rigettato i ricorsi evidenziando la corretta considerazione della sussistenza della gravità indiziaria da parte del Tribunale del riesame, poiché la diffusione del pensiero radicale attraverso immagini, l'esaltazione del martirio, nonchè i ripetuti e costanti contatti con due diverse persone partite per combattere in Siria, risultava realizzata in un contesto di chiara connessione con soggetti anche direttamente legati all'organizzazione terroristica internazionale).