(massima n. 1)
In tema di associazione con finalità di terrorismo, di cui all'art. 270-bis cod. pen., la partecipazione all'"Isis" o ad analoghe associazioni internazionali rispondenti ad un modello polverizzato di articolazione, può essere desunta dall'individuazione di proiezioni concrete della condivisione ideologica delle finalità dell'associazione in cui si sostanzia la messa a disposizione del singolo verso l'associazione e si struttura il suo rapporto con il gruppo criminale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure l'ordinanza di conferma della custodia cautelare applicata all'indagato per la condotta di partecipazione all'"Isis", desunta, tra l'altro, dalle seguenti condotte: l'aver fornito assistenza ad un associato; l'aver svolto attività di apologia del terrorismo su "Twitter" mediante un profilo aperto e condiviso da tredici "follower"; la detenzione di materiale "jihadista" di propaganda, indottrinamento ed arruolamento, acquisito nel cd. "deep" e "dark web" attraverso canali accessibili soltanto mediante specifiche chiavi informatiche; l'aver compiuto attività di propaganda e proselitismo su "Whatsapp" e nel corso di lezioni di religione in un centro culturale).