(massima n. 1)
In tema di riabilitazione, l'assenza di reddito del condannato costituisce un'ipotesi di rimozione del limite alla concedibilitā del beneficio, valutabile ai sensi dell'art. 179, comma 6, n. 2, cod. pen., in quanto tale circostanza giustifica l'inadempimento delle obbligazioni civili da reato. (Fattispecie relativa a condannato affetto da cecitā, titolare di un assegno di invaliditā con accompagnamento, del quale la Corte ha sottolineato la natura solidaristica e non reddituale).