(massima n. 1)
La perdita del diritto elettorale conseguente all'interdizione dai pubblici uffici disposta in relazione a reati comuni č soggetta alla sospensione condizionale della pena in base alla previsione generale di cui all'art.166 cod.pen, in quanto la diversa disciplina prevista dall'art. 113, commi 1 e 2, d. P.R. n. 361 del 1957, in base al quale la condanna per un reato elettorale comporta sempre la perdita dell'elettorato attivo e passivo, si applica solo a tale tipologia di reati. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'irrilevanza della sospensione condizionale della pena sulla privazione del diritto di elettorato del condannato per reato elettorale non costituisce un aspetto del trattamento sanzionatorio del reato, bensė integra il difetto di un requisito soggettivo per l'esercizio del diritto di elettorato).