(massima n. 1)
In tema di reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, il termine di prescrizione decorre da ciascuna singola condotta di per sé idonea ad integrare il reato e non dall'ultima di queste. (In motivazione, la Corte ha precisato che per la consumazione del reato eventualmente abituale - quali sono le fattispecie in oggetto - è sufficiente il compimento della condotta tipica anche una sola volta, sicché la reiterazione della medesima condotta, sorretta da un'unitaria volizione delittuosa, dà luogo ad un unico reato, pur aggravandone il disvalore penale).