(massima n. 1)
I reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, commessi dopo l'entrata in vigore della legge 5 dicembre 2005, n. 251, sono sottoposti al termine ordinario di prescrizione di cui all'art. 157, comma primo, cod. pen., come novellato dalla legge citata (quattro anni per le contravvenzioni e di sei anni per i delitti), non essendo ad essi applicabile il minor termine previsto dal comma 5 della medesima disposizione.