(massima n. 1)
In tema di sottrazione di minori, essendo la potestą genitoriale il principale bene giuridico tutelato dalla norma, la legittimazione a proporre querela spetta ai soggetti dalla stessa individuati (genitore esercente la potestą, tutore o curatore), con esclusione di quelli che hanno la sola vigilanza o custodia del minore. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la legittimazione del legale rappresentante della comunitą cui il predetto era stato affidato).