(massima n. 1)
La decisione della Corte EDU del 14 aprile 2015 nel procedimento Contrada contro Italia non può essere estesa a casi diversi da quello che ne forma direttamente oggetto, in relazione al quale soltanto vigono gli obblighi di conformazione imposti dall'art. 46 CEDU, in quanto l'assunto per il quale il concorso esterno in associazione di tipo mafioso costituirebbe reato di "creazione giurisprudenziale" non corrisponde alla realtà dell'ordinamento penale nazionale che si ispira al modello della legalità formale. (In motivazione la Corte ha affermato che le Sezioni unite penali, nelle decisioni che affermano la configurabilità del reato in parola, osservano i principi di legalità e tassatività delle fattispecie incriminatrici e delle relative sanzioni, fondandosi sulla combinazione tra la norma incriminatrice speciale e l'art. 110 cod. pen.).