(massima n. 2)
Ai fini della dichiarazione di abitualitā nel reato ritenuta dal giudice ai sensi dell'art. 103 cod. pen., non si realizza la condizione oggettiva richiesta dalla disposizione di legge quando la pluralitā di delitti non colposi, accertati con unica o con distinte sentenze, sia unificata per effetto del riconoscimento della continuazione operato dal giudice in sede di cognizione. (In motivazione la Corte ha osservato che l'abitualitā presuppone un impulso criminoso reiterato nel tempo che č incompatibile con l'unitaria deliberazione criminosa che caratterizza l'ipotesi del reato continuato).