(massima n. 1)
La declaratoria di abitualitą nel delitto, da cui deriva l'applicazione o la prosecuzione di una misura di sicurezza, richiede la contemporanea sussistenza tanto dei presupposti indicati dall'art. 102 cod. pen. quanto della attuale e concreta pericolositą sociale del soggetto, ai sensi degli artt. 133 e 203 dello stesso codice.