(massima n. 1)
In tema di commisurazione della pena, l'esclusione della recidiva non č incompatibile con il diniego della concessione delle attenuanti generiche nella misura massima possibile a causa dei precedenti penali dell'imputato, in quanto i predetti precedenti rilevano sia ai fini della commisurazione della pena, sia al fine della valutazione della persistente pericolositā dell'imputato.