(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā della circostanza attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., č necessario che la riparazione del danno, oltre che volontaria ed integrale, sia anche effettiva nel senso che la somma di danaro proposta dall'imputato come risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale deve essere offerta alla parte lesa in modo da consentire alla medesima di conseguirne la disponibilitā concretamente e senza condizioni di sorta, nel rispetto delle prescrizioni civilistiche relative al versamento diretto del danaro o a forme equipollenti che rivelano la reale volontā dell'imputato di eliminare, per quanto possibile, le conseguenze dannose del reato commesso. (Nella specie, č stata esclusa l'attenuante perché l'imputato aveva offerto, mediante lettera raccomandata, peraltro non recapitata, una somma di danaro non quantificata).