(massima n. 1)
Il potere di richiesta di riesame del parere del Consiglio di Stato concesso al Ministro trova una limitazione nel caso in cui la richiesta sia fondata solo su una divergenza interpretativa di norme, poiché la funzione di rimedio giustiziale che caratterizza il gravame straordinario comporta la irretrattabilitą della relativa decisione, alla pari delle sentenze, se non nei limitati ed eccezionali casi di revocazione richiamati dall'art. 15, primo comma, del D.P.R. n. 1199 del 1971 o in alcune ipotesi particolari come la non conformitą del parere al diritto vigente o contrasto logico con decisioni passate in giudicato; peraltro, al Ministero richiedente il riesame compete anche il farsi carico di porre l'istante al corrente della richiesta presentata al Consiglio di Stato e dei motivi di essa, affinché egli possa formulare controdeduzioni al riguardo.