(massima n. 1)
La richiesta di riesame del parere deve, in linea di massima, essere considerata inammissibile, considerato che tale possibilità non è contemplata dalla vigente legislazione in tema di ricorso straordinario, che il potere consultivo si consuma una volta esercitato in relazione alla singola fattispecie, che l'autotutela è istituto proprio dell'Amministrazione attiva e non degli organi di consulenza, anche se in posizione di particolare terzietà, tuttavia esistono taluni casi specifici in cui la richiesta di riesame può essere ritenuta ammissibile, come nel caso in cui vi sia un irrimediabile contrasto con indirizzi giurisprudenziali consolidati, ovvero una evidente ed obiettiva non conformità a legge, specie in caso di ius superveniens, ovvero, infine, nel caso in cui l'interessato appare legittimato a richiedere la revocazione dell'emanando decreto decisorio del ricorso straordinario.