(massima n. 1)
Il valore e forza di atto normativo riconosciuti ai regolamenti dell'amministrazione nel sistema gerarchico vigente nel nostro ordinamento non li sottrae al sindacato giurisdizionale previsto dall'art. 113 Cost., in ragione della loro natura di atti formalmente amministrativi, e pił precisamente di «atti amministrativi generali a contenuto normativo» (art. 14, comma 2, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi, che appunto presuppone l'annullabilitą di questa tipologia di atti). (Conferma Tar Lombardia Brescia, sez. Il, n. 570/2015). Gli atti regolamentari o i provvedimenti amministrativi a carattere generale non sono immediatamente impugnabili quando la lesione non derivi direttamente dagli stessi, ma solo dai successivi atti esecutivi, i cui contenuti non siano gią preordinati e vincolati dalla fonte regolamentare. Sono, invece, immediatamente impugnabili quando tale vincolo sia configurabile e gli atti da emanare in base al regolamento assumano quindi carattere di mera applicazione delle norme in esso contenute.