(massima n. 1)
II diritto all'equa riparazione per le conseguenze dell'irragionevole durata del processo, riconosciuto dall'art. 2 l. 24 marzo 2001, n. 89, è configurabile solo in relazione ai processi che comportino l'esercizio di attività giurisdizionale, nel cui ambito non è compreso il procedimento promosso con il ricorso straordinario al Capo dello Stato, il quale, pur avendo carattere contenzioso, ha natura amministrativa. Il ricorso straordinario, infatti, nonostante le sue peculiarità, costituisce un rimedio per assicurare la risoluzione non giurisdizionale di una controversia in sede amministrativa, e la decisione che conclude il relativo procedimento non ha la natura e gli effetti degli atti di tipo giurisdizionale, sicché è escluso possa avere efficacia di giudicato.