(massima n. 1)
Al fine di far valere il titolo alla puntuale esecuzione della decisione sul ricorso straordinario non č utilizzabile lo strumento del ricorso per l'ottemperanza che č limitato all'esecuzione del giudicato; nondimeno, in base al principio di effettivitą che deve assistere le decisioni emesse in esito a procedimenti contenziosi volti alla tutela di situazioni soggettive del privato, la pretesa al pieno e corretto adempimento all'atto decisorio non resta sfornita di tutela, quest'ultima si rinviene nella possibilitą di rendere significativo con rituale diffida il comportamento omissivo dell'amministrazione per poi avvalersi dello strumento apprestato dall'art. 21 bis della l. n. 241 del 1990 ai fini della declaratoria di illegittimitą del silenzio rifiuto con comminatoria dell'ordine di esecuzione.