(massima n. 3)
Il reato di cui all' art. 437, primo comma, cod. pen., ove la condotta consista nell'omissione (e non nella rimozione) di cautele contro infortuni sul lavoro, ha natura permanente, e la permanenza cessa quando il dispositivo omesso sia collocato o non sia pił utilmente collocabile ovvero, trattandosi di reato proprio, quando la posizione di garanzia venga dismessa. (Nella fattispecie, relativa all'omessa adozione di cautele contro l'esposizione dei lavoratori ad amianto, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione, ritenendo che il relativo termine decorresse, per ciascun imputato, dalla data di cessazione della carica).