(massima n. 1)
Il principio di specialità stabilito dall'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è derogabile da leggi ordinarie con il limite del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, e l'esclusione della sua operatività può essere ricavata dalla circostanza che le sanzioni penali e quelle amministrative suscettibili di convergere sullo stesso fatto storico sono inserite nel medesimo testo normativo, senza la formulazione di clausole di riserva o di espliciti richiami al citato art. 9. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la sussistenza di un concorso apparente di norme tra le previsioni degli artt. 166 e 196 del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in tema di abusivismo finanziario).