(massima n. 2)
È inammissibile il ricorso straordinario proposto per l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di stipulare un contratto col ricorrente (nella specie, per l'assegnazione di fondi agricoli in base all'art. 17 l. 12 maggio 1950, n. 230), se tale azione sia stata precedentemente proposta dallo stesso ricorrente avanti al giudice amministrativo.