(massima n. 1)
In tema di estradizione, l'eventuale procedibilità nei confronti di cittadino italiano per reati comuni commessi all'estero non impedisce la consegna, atteso che la richiesta del Ministero della giustizia, ai sensi dell'art. 9, comma terzo, cod.pen., può essere formulata solo qualora non si sia affatto provveduto ad esperire la procedura di estradizione, ovvero quest'ultima non sia stata concessa o accettata.