(massima n. 1)
Il rapporto tra ricorso straordinario e ricorso giurisdizionale si caratterizza per la sussistenza del principio dell'alternatività, non risultando in contrasto con le regole costituzionali, che presiedono alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi lesi da un atto amministrativo, la facoltà per il ricorrente, prevista dall'art. 8 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, di optare per il rimedio di natura non giurisdizionale, atteso che, da un lato, l'esercizio di questa facoltà costituisce il risultato di una libera scelta, effettuata sulla base di una valutazione di convenienza con cui l'interessato decide di prescindere dalla garanzia della tutela giurisdizionale; dall'altro, la medesima facoltà di scelta è assicurata dal sistema ai controinteressati e all'amministrazione non statale che ha emanato l'atto impugnato, i quali possono, attraverso una formale opposizione, optare per il trasferimento del ricorso straordinario nella sede giurisdizionale ovvero restare nella sede straordinaria prescelta dal ricorrente, con ciò rinunciando alla stessa tutela giurisdizionale.