(massima n. 1)
Sono manifestamente inammissibili le q.l.c. dell'art. 8 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, censurato, in riferimento agli art. 3 e 97 cost., nella parte in cui consente - secondo l'interpretazione consolidata del Cons. St. - il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica anche contro gli atti emessi dall'amministrazione nell'ambito di un rapporto di lavoro di tipo privatistico, assoggettati alla disciplina del diritto comune e attribuiti alla cognizione del g.o., ai quali sia estraneo l'esercizio di pubblici poteri, e dell'art. 10 commi 1 e 2, dello stesso decreto, censurato, in riferimento all'art. 25 cost., nella parte in cui non prevede, in caso di opposizione dei controinteressati, che il ricorrente che intenda insistere nel ricorso debba depositare l'atto di costituzione in giudizio nella cancelleria del g.o. competente anziché del g.a. e prevede che quest'ultimo rimetta gli atti al ministero competente anche quando riconosca che il ricorso č inammissibile per difetto di giurisdizione.