(massima n. 1)
L'assimilazione del ricorso straordinario a quello giurisdizionale non può dirsi piena - pur dopo le riforme introdotte dall'art. 69 L. 18 giugno 2009 n. 69 e le svolte normative e giurisprudenziali sull'ammissibilità dell'azione di ottemperanza al decreto decisorio -, in quanto il primo resta un rimedio tendenzialmente giurisdizionale nella sostanza, ma formalmente amministrativo, con la conseguenza che le due fasi del contenzioso - quella giustiziale e quella giurisdizionale - restano del tutto distinte.