(massima n. 1)
Il principio di alternatività tra il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale comporta l'inammissibilità del ricorso proposto per secondo solo se si tratta della medesima domanda e cioè dell'impugnazione dello stesso atto: l'art. 8 del D.P.R. n. 1199 del 1971 non è suscettibile di applicazione analogica e non può essere interpretato nel senso che sia pronunciata in altri casi l'inammissibilità di un secondo ricorso (e cioè dalla lex scripta non può derivare un corollario non scriptum che faccia giungere ad una soluzione iniqua ed in contrasto con il principio di effettività della tutela) (Riforma della sentenza del T.a.r. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, n. 929/2008). È ammissibile l'impugnativa dinanzi al TAR dell'atto consequenziale, viziato da illegittimità derivata, anche qualora l'atto presupposto sia stato impugnato con ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il principio di alternatività tra il ricorso al TAR e ricorso straordinario comporta l'inammissibilità del ricorso proposto per secondo solo se si tratta della medesima dell'impugnativa dello stesso atto. L'art. 8, D.P.R. n. 1199/1971 non è suscettibile di applicazione analogica e non può essere pronunciata, in casi non espressamente previsti, l'inammissibilità di un secondo ricorso avverso un ulteriore provvedimento lesivo, (riforma TAR Emilia Romagna, Bologna, Sezione Prima, n. 929/2008).