(massima n. 1)
I ricorsi amministrativi aventi ad oggetto atti emessi dallo stesso organo dirigenziale decidente (ormai dichiarati definitivi ai sensi dell'art. 16, nel testo vigente, del D.Lgs. n. 29/1993) devono essere dichiarati improcedibili, ove non ricorrano i presupposti per l'impugnativa in opposizione, ex art. 7 del D.P.R. n. 1199/1971. I principi sopra enunciati sono applicabili anche ai ricorsi gerarchici "impropri", quali quelli in materia fiscale, che consentono la possibilitą di rimostranze nei confronti di atti posti in essere da autoritą non statali, in quanto spetta ai dirigenti l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 29/1993.