(massima n. 1)
Con l'abrogazione dell'art. 5 t.u. 3 marzo 1934, n. 383 ad opera dell'art. 6 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, il procedimento per la formazione del silenzio-rifiuto č in via analogica, quello di cui all'art. 25 t.u. 10 gennaio 1957, n. 3.