(massima n. 1)
In tema di imposta di consumo, la proposizione del ricorso amministrativo, ai sensi dell'art. 90 R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, produce un effetto interruttivo della prescrizione con carattere permanente fino al momento in cui la decisione del prefetto diventa definitiva; a tal fine, peraltro, non assume alcun rilievo l'inutile decorso del termine di novanta giorni per la decisione sul ricorso gerarchico, assegnato all'Amministrazione dall'art. 6 D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, in quanto tale evento non concretizza un finto provvedimento di rigetto e non ha alcun effetto sostanziale, ma produce effetti di natura meramente processuale, nel senso che rimuove un ostacolo alla proposizione dei ricorso giurisdizionale o straordinario avverso il provvedimento originario, senza però escludere il potere-dovere dell'autorità investita di intervenire con una determinazione esplicita.