(massima n. 1)
Rientra nella giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi dell'art. 133, primo comma, lettera o), cod. proc. amm. (che riguarda «le controversie, incluse quelle risarcitone, attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione concernenti la produzione di energia, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche e quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti») una controversia che vede contrapposto alla societą ricorrente un soggetto appartenente alla P.A., tale essendo il Gestore dei servizi energetici, societą per azioni che svolge funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico, ed in particolare in tema di incentivazione dell'energia elettrica da fonte rinnovabile, il cui azionista unico č il Ministero dell'economia e delle finanze e che attiene alla gestione di detto sistema pubblico di incentivazione anche mediante la concreta erogazione delle tariffe.