(massima n. 3)
I confini della giurisdizione esclusiva non possono intendersi ristretti o ridimensionati, in ragione della natura vincolata o tecnica dell'esercizio della potestā oggetto del giudizio. Č sufficiente, al riguardo, osservare che l'attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva in determinate materia implica, evidentemente, una cognizione piena, e non limitata ai soli profili di esercizio discrezionale del potere, della controversie ad essa riferibili; ne consegue che, lā dove il diritto azionato postuli, per la sua completa realizzazione, l'espletamento di una potestā pubblica che si risolve nella verifica, sulla base di canoni medici o scientifici, dei presupposti per la sua attuazione, la potestā cognitoria del giudice amministrativo deve intendersi estesa anche allo scrutinio della correttezza del predetto apprezzamento, in quanto implicato dalla disamina della fondatezza della pretesa azionata in giudizio, seppur nei limiti del sindacato relativo alla discrezionalitā tecnica.