(massima n. 1)
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 103 cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv., con modificazioni, in L. 14 luglio 2008, n. 123, che attribuisce tutte le controversie, comunque attinenti alla complessiva "azione di gestione dei rifiuti", ivi comprese quelle nascenti da comportamenti, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tale espressione, infatti, in una con quanto stabilito dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (che ha abrogato la norma censurata e ne ha riprodotto il contenuto nell'art. 133, comma 1, lett. p), specificando che i comportamenti posti in essere dalla pubblica amministrazione devono essere «riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere») va logicamente intesa "nel senso che l'attività della pubblica amministrazione deve essere preordinata alla organizzazione o alla erogazione del servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti".