(massima n. 1)
L'art. 133, comma 1, lett. i), del codice del processo amministrativo (secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto tutti i provvedimenti, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego privatizzati, adottati dalla Commissione nazionale per le societą e la borsa) si applica anche ad una controversia proposta innanzi all'a.g.a. prima dell'entrata in vigore del codice stesso.