(massima n. 2)
Rientra nella giurisdizione dell'A.G.O. una controversia avente ad oggetto il diritto della concessionaria a non corrispondere somme non dovute in base al contratto, ritenendo a questo, in quanto già in corso al momento della sua entrata in vigore, non applicabile la novella introdotta proprio in punto di rideterminazione delle basi di calcolo e degli elementi di questo dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 251 e 252; in tal caso, infatti, si contesta non già l'esercizio di un potere autoritativo e discrezionale, riservato alla P.A. a tutela di pubblici interessi, ma l'attività di applicazione alle concessioni in atto in base alla mera interpretazione della legge sopravvenuta e, in particolare, del carattere e della portata retroattivi, o meno, della novella legislativa, quella sola a rideterminare in via autoritativa i parametri di calcolo del corrispettivo del rapporto concessorio: ciò che si risolve in una quaestio iuris e che, proprio in quanto così ben delimitato, non può nemmeno in astratto integrare l'azionamento di un potere autoritativo - o discrezionale correttamente inteso - in capo alla pubblica amministrazione concedente.