(massima n. 1)
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia tra l'ente locale e il concessionario del servizio di tesoreria relativa al pagamento del corrispettivo per il suo svolgimento, inclusa l'ipotesi in cui, dichiarato lo stato di dissesto dell'ente, si faccia questione della possibilitą di ricomprendere nella massa passiva, gestita dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi dell'art. 255, comma 10, del d.lgs. n. 267 del 2000, nel testo anteriore alle modifiche apportate dalla L. n. 205 del 2017, il credito per erogazioni concesse dal tesoriere a titolo di anticipazioni di cassa, dal momento che una simile controversia, non involgendo profili valutativi del comportamento assunto dalla gestione commissariale, né vertendo sul contenuto della concessione, esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di concessioni di pubblici servizi, prevista dall'art. 133, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 104 del 2010.