(massima n. 1)
Il rispetto del principio del contraddittorio non implica che il giudice amministrativo debba fissare un'ulteriore udienza pubblica per applicare le sanzioni alternative, ai sensi dell'art. 123, comma 2, c.p.a., siccome quest'ultima disposizione richiama l'applicazione dell'art. 73 che prevede che il giudice, nel caso di decisione di una questione rilevata d'ufficio e fondamentale per la soluzione della controversia, la deve indicare in udienza e, ove questa emerga dopo il passaggio in decisione della sentenza, la questione va riservata assegnando alle parti un termine per il deposito di memorie. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 123 c.p.a., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. per: a) violazione delle condizioni di parità delle parti in giudizio, stante l'assenza della discussione orale nell'applicazione delle sanzioni, poiché l'adozione delle misure alternative è il portato della serie di deduzioni e controdeduzioni già versate in atti nel corso del giudizio svoltosi in ordine alla legittimità dell'aggiudicazione; b) la mancanza di domanda di parte per l'irrogazione di sanzioni alternative poiché costituiscono un minus rispetto alla dichiarazione di inefficacia totale del contratto e, nella specie, sono conseguenza della violazione dell'obbligo di standstill; c) l'attribuzione al giudice del potere di irrogare le sanzioni alternative, siccome avvenuta in virtù della previsione della Dir. 2007/66/CE e tali sanzioni vengono applicate a seguito di una sorta di doppia procedura giurisdizionale, disciplinata nei modi e nelle forme dell'art. 73, comma 3, c.p.a., per cui sono affidate ad un organo imparziale e non sfuggono al controllo processuale, essendo generate all'interno del processo e deliberate in seguito a procedura contenziosa; d) l'insussistenza di una riserva di amministrazione riguardante strettamente quanto previsto dall'art. 123 c.p.a. o, in generale, dall'ordinamento per le sanzioni.