(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 122 c.p.a., fuori dei casi indicati dall'art. 121, comma 1, e dall'art. 123, comma 3, una volta annullata l'aggiudicazione definitiva, come nella specie, questo Collegio ritiene di dover disporre il subentro dell'attuale appellante nel contratto, atteso che il vizio dell'aggiudicazione non comporta l'obbligo di rinnovare la gara, la domanda di subentro č stata proposta e lo stato di esecuzione del contratto e la tipologia stessa del contratto, cosė come sopra descritta, consente tale subentro.