(massima n. 1)
In tema di ottemperanza al giudicato formatosi sull'ingiunzione di pagamento emessa dal giudice ordinario nei confronti di un comune, non incorre in eccesso di potere giurisdizionale il giudice amministrativo che, nel dare esecuzione a quel titolo, ne subordini il pagamento alla presentazione del DURC ad opera del creditore, trattandosi di certificazione che, attestando la regolaritā contributiva di quest'ultimo, temporalmente fissata proprio al momento del menzionato pagamento, non incide sull'esistenza o l'entitā del credito, integrando il giudicato sul decreto ingiuntivo con elementi estranei ad esso, ma conferma, piuttosto, un obbligo di legge - congruente con la fase del giudizio di esecuzione, quale č quello di ottemperanza suddetto - previsto anche per l'adempimento dell'obbligazione da parte dell'ente pubblico, cui č imposto di sanare l'irregolaritā contributiva nei confronti degli enti previdenziali ed assicurativi utilizzando le somme spettanti al creditore.