(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 122 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) configura la dichiarazione di inefficacia del contratto come conseguenza dell'esercizio di un potere officioso riconosciuto al Giudice che pronunci l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva della gara pubblica. In questo caso il Giudice č chiamato anche a valutare, sulla base dei parametri specificati nella norma, se privare o meno di effetti il contratto stipulato (Riforma della sentenza del T.a.r. Marche, n. 758/2016).