(massima n. 1)
Al di fuori dei casi di maggiore gravità espressamente disciplinati dall'art. 121 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), la declaratoria giudiziale di inefficacia del contratto pubblico costituisce una mera eventualità, il cui verificarsi è subordinato all'espressa domanda del ricorrente. La non proposizione di una tale domanda può rilevare solo in termini di valutazione circa la risarcibilità del danno subito per effetto dell'illegittima aggiudicazione a soggetto diverso (argomentando dall'art. 30, comma 3, D.Lgs. n. 104/2010, CPA), ma non in termini di improcedibilità della domanda di annullamento degli atti della procedura a evidenza pubblica (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio, Latina, sez. I, n. 116/2016).