(massima n. 1)
Gli artt. 121 e 122 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), in caso di annullamento dell'aggiudicazione definitiva di una gara pubblica, demandano al Giudice la valutazione relativa alla necessitā di dichiarare l'inefficacia del contratto; qualora venga dichiarata l'inefficacia del contratto spetta al Giudice fissare la sua decorrenza, tenuto conto degli interessi delle parti e della ragionevole durata del tempo intercorso tra l'atto illegittimo e la sua rimozione (Conferma della sentenza del T.a.r. Piemonte, sez. I, n. 1139/2016). Gli artt. 121 e 122 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), in caso di annullamento dell'aggiudicazione definitiva di una gara pubblica, tengono separate le vicende della validitā dell'affidamento da quelle della validitā (efficacia) del contratto, fino a consentire che, anche nelle ipotesi tassative di gravi violazioni ex art. 121, comma 1, cit., il contratto possa rimanere in vita, in considerazione di alcuni fattori, rimessi alla valutazione discrezionale del Giudice, tra i quali il rispetto di esigenze imperative connesse all'interesse generale (Conferma della sentenza del T.a.r. Piemonte, sez. I, n. 1139/2016). Alla stregua della normativa di cui agli artt. 121 e 122 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA), in caso di annullamento dell'aggiudicazione definitiva di una gara pubblica, l'inefficacia del contratto non č conseguenza automatica dell'annullamento dell'affidamento, ma costituisce oggetto di una specifica pronuncia giurisdizionale (Conferma della sentenza del T.a.r. Piemonte, sez. I, n. 1139/2016).