(massima n. 1)
Nel rito abbreviato di cui all'art. 23 bis, L. 6 dicembre 1971 n. 1034, in cui il termine per il deposito del ricorso č di quindici giorni, decorrenti da quando si perfeziona l'ultima notificazione, nel caso in cui la notificazione avvenga a mezzo del servizio postale, e dunque si perfezioni in momenti diversi per l'autore e per il destinatario della notificazione, al fine del decorso del termine per il deposito del ricorso occorre comunque avere riguardo al momento in cui la notificazione si perfeziona per il destinatario.