(massima n. 1)
I termini relativi alle controversie ricomprese nel novero dei giudizi indicati dal comma 1 dell'art. 119, c.p.a. non possono essere ulteriormente dimezzabili per effetto della disposizione dell'art. 119, comma 2, c.p.a., giacché la citata norma, laddove prevede il dimezzamento di "tutti i termini processuali ordinari", fa appunto riferimento ai termini del rito ordinario e non anche a quelli previsti per i riti speciali (nella specie un giudizio di ottemperanza).